Giurisprudenza

 

La relazione del Presidente Heinz Walter Mathys, Eigenverantwortlichkeit und Verkehrssicherungspflicht für Schneesportabfahrten, è stata pubblicata in n° 9/2008 della Zeitschrift des Bernischen Juristenvereins [ZBJV 144 (2008) 645-674].

La giurisprudenza del Tribunale federale e delle istanze cantonali può essere trasmessa sotto ZBJV-online : www.zbjv.recht.ch.

 

Decisioni del Tribunale Federale Svizzero in ordine cronologico.

 

Maggiori informazioni relative alla giurisprudenza, anche di istanze cantonali, sono reperibili nei rapporti annuali del presidente, www.skus.ch → Attualità ovvero → Archivio.

 

     
130 III 193
(tedesco)
  Obbligo di garantire la sicurezza della circolazione sulle piste di sci; responsabilità delle imprese di risalita meccanica.
Natura, contenuto e portata dell'obbligo di garantire la sicurezza della circolazione (consid. 2.2-2.3).  Delimitazione, sulla base delle direttive determinanti, dello spazio entro il quale vige l'obbligo di garantire la sicurezza (consid. 2.4.1-2.4.2).
Estensione, sotto il profilo dello spazio, dell'obbligo di garantire la sicurezza in caso di pericoli atipici o particolarmente significativi, rispettivamente qualora vi sia la possibilità, viste le condizioni del terreno, che anche sciatori prudenti si ritrovino involontariamente in zone pericolose situate al di fuori della pista e dei suoi bordi (consid. 2.4.3).
In concreto, il giudice del merito non ha abusato del suo potere d'apprezzamento per quanto concerne la questione di sapere se le condizioni locali avrebbero reso necessaria l'adozione di maggiori misure di sicurezza (consid. 2.5).
     
   

     

126 III 113
(francese)

 
Responsabilità delle imprese di risalita meccanica (art. 41, 
art. 58, art. 97 CO).
  La violazione, da parte dell'esercente di una sciovia, dell'obbligo di 
garantire la sicurezza degli utenti comporta la sua responsabilità tanto sul 
piano contrattuale che su quello extracontrattuale. Criteri secondo i quali 
occorre giudicare se, concretamente, la base di un pilone dell'installazione si 
trova in uno stato conforme alle regole della prudenza (consid. 2).
 

 

 

 

 

 

 

 

 
125 IV 9
(tedesco)
 
Art. 117 CP e art. 237 n. 2 CP; obbligo incombente alle 
funivie di montagna e alle imprese di risalita meccanica di assicurare la 
sicurezza della circolazione.
Il responsabile di una funivia di montagna o di un'impresa di risalita 
meccanica è tenuto a organizzare un adeguato dispositivo di sicurezza 
suscettibile d'impedire che delle valanghe possano causare infortuni sulle 
piste.
Descrizione di alcune misure facenti parte di tale dispositivo.
     
   

 

     
122 IV 193
(tedesco)
 
Art. 117 CP; omicidio colposo; dovere di garantire la 
sicurezza sulle piste di sci (avvallamento nel terreno adiacente).
Sussistono diversi doveri relativi alla sicurezza delle piste e dei loro 
bordi, da un lato, e delle superfici adiacenti, dall'altro. Quando le superfici 
adiacenti presentano un pericolo particolare o straordinario, gli sciatori 
devono essere avvertiti mediante una segnaletica inequivocabile, che garantisca 
ch'essi sanno ove si trovano le piste ufficiali e sicure (conferma della 
giurisprudenza).
     
   

 

     
122 IV 61 (francese)  
Art. 71 e 117 CP; inizio della prescrizione dell'azione penale 
(gestione di una teleferica difettosa).
Qualora il responsabile per la sicurezza continui a gestire un impianto 
(nella fattispecie: una teleferica) pur conoscendo l'esistenza di un problema 
suscettibile di mettere in pericolo gli utenti, e un incidente mortale si 
verifichi, la prescrizione comincia a decorrere dal giorno dell'incidente 
(consid. 2a).

     
   

 

     
122 IV 17 (francese)  
Art. 125 CP; lesioni colpose, causalità adeguata; dovere di 
diligenza dello sciatore.
Uno sciatore deve sempre prendere in considerazione, in passaggi privi di 
visibilità, di poter essere ostacolato, ad esempio, da altri utenti della pista 
giacenti a terra, e deve pertanto ridurre la sua velocità in modo da poterli 
evitare (consid. 2b).
Chi supera una cunetta così velocemente da non poter evitare gli sciatori che 
si trovano dietro tale ostacolo, rischia, secondo l'andamento generale delle 
cose e l'esperienza, di causare colpevolmente un incidente (consid. 2c).
La circostanza che un gruppo di sciatori si trovi, per una ragione qualsiasi, 
dietro una cunetta, non costituisce un comportamento a tal punto straordinario, 
insensato e imprevedibile da relegare in secondo piano tutti gli altri 
elementi, in particolare il sopraggiungimento di uno sciatore che per la sua 
velocità non è più in grado di fermarsi o evitare l'ostacolo, che hanno 
contribuito al verificarsi dell'evento (consid. 2c).
     
   

 

     
121 III 358
(tedesco)
 
Obbligo di assicurare la sicurezza della circolazione sulle 
piste di sci, responsabilità delle funivie.
Piloni o alberi isolati ai bordi della pista devono essere resi sicuri con 
delle misure idonee (ad esempio con imbottiture), se costituiscono una 
particolare fonte di pericolo (conferma della giurisprudenza) (consid. 4).
Esigenze concernenti il nesso di causalità fra l'omissione di misure di 
protezione e il danno verificatosi (consid. 5).
     
   

 

     
118 IV 130
(tedesco)
 
 
     
   

 

     
117 IV 415
(tedesco)
 
     
   

 

     
115 IV 189
(tedesco)
 
Art. 117 e 125 CP; obbligo incombente alle funivie di 
montagna e alle imprese di risalita meccanica di assicurare la sicurezza della 
circolazione.
  Il dovere incombente ai responsabili di garantire la sicurezza non è lo 
stesso per le piste e i loro bordi, da un canto, e per le superficie contigue, 
dall'altro (precisazione della giurisprudenza). Sulle superficie contigue, gli 
sciatori devono essere protetti dal pericolo mediante un'inequivoca segnaletica 
che garantisca loro la conoscenza del percorso delle piste ufficiali sicure 
(consid. 3). Requisiti per tale segnaletica ove esistano "piste selvagge" 
esposte al pericolo di valanghe (consid. 3d e 5). Test effettuato per accertare 
il pericolo di valanghe, considerato nel caso concreto come misura 
insufficiente (consid. 4).
     
   

 

     
113 II 246
(tedesco)
 
Responsabilità delle funivie di montagna in caso d'infortunio 
sciistico (art. 41, art. 97 CO).
Le imprese di funivie di montagna che provvedono all'installazione e alla 
manutenzione delle piste da sci assumono per la sicurezza di queste ultime una 
responsabilità non solo extracontrattuale, ma anche contrattuale. Il dovere di 
garantire la sicurezza delle piste costituisce un'obbligazione accessoria 
inerente al contratto di trasporto (consid. 3-10).
     
   

 

     
111 IV 15
(tedesco)
 
Art. 125 cpv. 2 CP; obbligo di garantire la sicurezza della 
circolazione sulle piste da sci.
1. Un pilone di una sciovia, i cui elementi presentano spigoli vivi, che si 
trova in prossimità immediata di una pista preparata e verso il quale tende il 
pendio, costituisce una fonte di pericoli che occorre prevenire (consid. 2).
2. La collocazione di un'imbottitura intorno a tale pilone rappresenta una 
misura di prevenzione che può essere ragionevolmente pretesa (consid. 2 in 
fine).
3. La caduta di uno sciatore che batte la nuca sul suolo e scivola poi in 
stato d'incoscienza lungo il ripido pendio non è un evento talmente fuori 
dell'ordinario da non poter essere previsto quale rischio possibile (consid. 
3).
     
   

 

   

 

 
109 IV 99
(tedesco)
 
Art. 117 CP. Obbligo di garantire la sicurezza delle piste di 
sci.
1. Il dovere che incombe ad un'impresa di sciovie di garantire la sicurezza 
delle piste messe a disposizione del pubblico si estende tanto alle superficie 
predisposte per la circolazione, quanto al terreno contiguo, in quanto sia 
accessibile, dotato di visuale e di per sé idoneo all'esercizio dello sci.
2. Il percorso di una sciovia che può essere attraversato senza difficoltà 
non può, in linea di principio, essere considerato in tali condizioni come una 
delimitazione della pista.
     
   

 

   
 
 
106 IV 350
(tedesco)
 
Art. 125 cpv. 1, 18 cpv. 3 CP.
Obbligo di prudenza dello sciatore che circola su di uno spazio visibilmente 
utilizzato come piazzale di una stazione, come luogo di attesa o di 
preparazione, all'inizio di una pista (consid. 3c).
     
   

  

     
101 IV 396
(tedesco)
 
Art. 125 cpv. 2 CP; obbligo di garantire la sicurezza sulle 
piste di sci.
1. L'obbligo a carico di un'impresa di ferrovie di montagna di garantire la 
sicurezza delle piste di sci che mette a disposizione del pubblico, non si 
limita necessariamente alla pista propriamente detta, ma può estendersi anche 
alle superficie direttamente adiacenti (consid. 2).
2. Si può ragionevolmente pretendere che un luogo pericoloso sia segnalato da 
bandierine sospese ad una cordicella (consid. 3 lett. a).
3. Il fatto che uno sciatore sperimentato si avventuri su di un dosso 
d'aspetto anodino che si trova sul prolungamento della pista ma che presenta in 
realtà a valle un pendio scosceso, non costituisce un avvenimento straordinario 
della cui eventualità non debba essere tenuto conto (consid. 3 lett. b).
     
   

 

   
 
 
91 IV 117
i.S. Bogner
(tedesco)
 

Art. 117 CP; omicidio colposo, commesso per aver condotto
le vittime in una regione chiusa agli sciatori per il pericolo di valanghe,
in un momento in cui il pericolo, accresciuto, della caduta di lastroni di
neve era stato segnalato pubblicamente da persone competenti. Rapporto di
causalità, naturale ed adeguata (consid. 2 et 3). Colpa (consid. 4).